Deposito Legale

DEPOSITO LEGALE

(L. 106/2004 e regolamento attuativo DPR 252/2006)

Nota

La legge sul deposito legale prevede la creazione di due archivi della produzione editoriale italiana, uno nazionale, in cui convergono due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato in Italia (fisicamente collocato presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze) e uno regionale, in cui si raccoglie copia di ogni documento di interesse culturale pubblicato nella regione.
Gli editori, a cui la normativa impone l'onere del deposito legale, dovranno quindi inviare copia di ogni loro pubblicazione:

  • 1 copia alla Biblioteca Naz. Centrale di Firenze

  • 1 copia alla Biblioteca Naz. Centrale di Roma

  • 1 copia all' Archivio regionale della regione competente.

Si ricorda che ai sensi del DGR 1437 del 22.05.2007 e delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto e Istituti depositari, la copia prevista per l’Archivio della produzione editoriale regionale va inviata, dagli editori della provincia di Venezia,

  • alla Biblioteca Nazionale Marciana, Piazza San Marco 7, 30124 Venezia.

Si ricorda, inoltre, che il materiale afferente all’Archivio Regionale, è di proprietà della Regione del Veneto che, in caso di inadempienza dell’obbligo, può applicare agli editori le sanzioni previste dall’art. 7 della legge 106/2004.

Segue un breve estratto degli aspetti salienti della normativa sul deposito legale riguardanti la costituzione dell’Archivio della produzione editoriale regionale e una breve guida ad uso degli editori della provincia di Venezia sulle modalità di invio dei loro documenti.

Breve estratto della nuova normativa sul deposito legale riguardante
 l'Archivio della produzione editoriale regionale:

  • Documenti soggetti al deposito legale: (vedi art.1 - L.106/2004)

Documenti o prodotti editoriali di interesse culturale destinati all’uso pubblico, offerti in vendita o comunque distribuiti

  • Documenti non soggetti al deposito legale: (vedi art. 8 – DPR 252/2006)

Estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio, ristampe inalterate, documenti ad uso interno o privato.

  • Soggetti obbligati: (vedi art. 3 - L.106/2004)

L’editore o comunque il responsabile della pubblicazione sia persona fisica che giuridica; il tipografo, ove manchi l’editore.

  • Esonero parziale (vedi art.9 – DPR 252/2006):

Se le opere soggette alla legge hanno una tiratura sino a 200 esemplari o un valore non inferiore a Euro 15.000,00 per ciascuna copia, fatta esclusione per la musica a stampa, l'editore, o comunque il responsabile della pubblicazione, è tenuto a consegnare una sola copia per l'archivio della produzione editoriale regionale. 
Se le opere hanno invece una tiratura sino ai 500 esemplari e un valore per ciascuna copia non inferiore a Euro10.000,00, l'editore può presentare domanda di esonero parziale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali o alla regione competente.

Breve guida all'invio dei documenti alla Biblioteca Nazionale Marciana:

  • I documenti vanno consegnati alla Biblioteca direttamente o inviati con ogni altro mezzo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione (vedi art. 7 - DPR 252/2006). 
Per i periodici e i manifesti l'invio può essere cumulativo, previo accordo con la responsabile dell'Uff. Periodici, Federica Benedetti.

  • Sui documenti inviati va apposta la scritta: "esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106" (vedi art. 10 - DPR 252/2006).

  • I documenti vanno racchiusi in plichi che devono recare all'esterno la dicitura: "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106" e il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio o sede legale (vedi art. 10 - DPR 252/2006).

  • All'interno di ogni plico deve essere inserito, in due copie, l'elenco del materiale inviato. 
L'elenco deve riportare per ciascun documento, gli elementi necessari alla sua individuazione.

  • La Biblioteca, dopo aver accertato il contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.

  • Ove venga utilizzato il servizio postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico contenente il materiale oggetto del deposito legale (vedi comma 6, art. 7 - DPR 252/2006)

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al responsabile dell'Uff. Periodici, Federica Benedetti.

Modelli per il deposito legale

Monografie

Periodici