N. 9

CABI Newsletter n. 9

17 dicembre 2003

17 dicembre 2003:
approvata dal Senato la Legge sull'accessibilità dei siti pubblici

Oggi, 17 dicembre 2003, il Senato ha approvato la legge "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Dopo un anno di discussioni e di ripensamenti, in Italia c'è finalmente una legge che impone ai siti Web di pubblica utilità di essere accessibili.

OBIETTIVO DELLA LEGGE:
favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovendo l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla Società della Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualità della vita.
Si tratta quindi di garantire anche ai cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed intrattenimento.

PUNTI FONDAMENTALI DEL PROVVEDIMENTO:
La Legge si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione intesa in senso molto lato reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità , qualora non rispettino i requisiti di accessibilità , e, in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

Una finalità particolarmente importante della legge ਠquella, espressa all'articolo 5, di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.

La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet.

Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale. In particolare, il regolamento governativo sarà adottato sentite le Associazioni dei disabili e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza Unificata.
In seguito, il decreto ministeriale fisserà il contenuto concreto degli obblighi previsti dalla legge. Tale decreto sarà periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Testo della Legge:
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge_20040109_n4.htm