Attuazione della normativa italiana sull’accessibilità Dott. Antonio De Vanna (Commissione per l’impiego delle ICT a favore delle categorie svantaggiate Responsabile Ufficio Accessibilità dei Sistemi Informatici) 1. Premessa 2. Accessibilità e fruibilità 3. Attuazione della legge: il CNIPA 4. Attuazione della legge: la PAC 5. Attuazione della legge: la PAL 6. Attuazione della legge: le Aziende 7. Attuazione della legge: i risultati in sintesi 8. Conclusioni 1. Premessa Ben nota a tutti è l’importanza strategica che l’informazione ha assunto nella società attuale e del ruolo che è destinata ad assumere nel prossimo futuro, trasformandola nella SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE che offre opportunità sempre crescenti per rendere disponibile la maggior quantità d’informazione ad ognuno. La rete riveste, quindi, un ruolo fondamentale nella diffusione e nella distribuzione delle informazioni, nella conservazione e nella veicolazione del sapere. Le categorie deboli o svantaggiate, nell’accezione utilizzata nella “Convenzione dei diritti delle persone con disabilità” elaborata dalle Nazioni Unite considerando ad esempio anziani, immigrati ed analfabeti, sarebbero inevitabilmente tagliate fuori. Una società che intraprende la strada del libero e condiviso accesso alle informazioni ha davanti a sé due strade: modificare i sistemi tecnologici e modificare la cultura. Con l’ordinamento normativo il legislatore ha voluto stabilire quali disposizioni adottare per favorire l’accesso da parte dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed alle informazioni veicolate più in generale tramite la rete. La sfida odierna riguarda l’intervento sulla cultura dell’accessibilità, rendendo l’accesso e la fruibilità alle informazioni un fattore strategico per l’inclusione e per la competitività del sistema economico e della società civile. È necessario quindi superare le prescrizioni relative alle disposizioni tecniche che la legge detta, che restano di certo la base indispensabile alla quale fare riferimento, per arrivare al concetto di fruibilità delle informazioni. I sistemi informatici devono essere in grado di fornire informazioni e servizi fruibili da parte di tutti, ma tale caratteristica dipende anche dalla modalità in cui tali contenuti vengono resi disponibili. Il sistema informatico può disporre, infatti, di meccanismi, automatismi e strumenti che garantiscono l’accessibilità ed il corretto uso del codice HTML, per giungere poi alle caratteristiche tecniche che consentono l’usabilità. L’accessibilità totale sarà dunque il terzo livello da raggiungere, la fruibilità dei contenuti, dove il primo è rappresentato dalle regole tecniche ed il secondo dai criteri di usabilità. 2. Accessibilità e fruibilità L’importanza del concetto di fruibilità è testimoniato dalla definizione stessa di accessibilità indicata all’art. 2 della legge n. 4 del 2004 ovvero la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che per accedere hanno bisogno di configurazioni particolari. Il legislatore, infatti, affianca al concetto di accesso al contenuto da parte dell’utente, quello di fruibilità delle informazioni offerte. Con questo ampliamento del concetto di accessibilità, fino a comprendervi principi di fruibilità, si mira, attraverso l’accessibilità per i portatori di handicap, a raggiungere l’accessibilità per tutti. Il legislatore ha inteso ottenere il rispetto della legge attraverso alcuni deterrenti: la responsabilità dirigenziale e la nullità dei contratti nei casi di mancata applicazione della legge. Quanto detto ha fatto scaturire con forza la necessità di introdurre criteri oggettivi e misurabili di valutazione della conformità di un sito o di una applicazione basata su tecnologia Internet. Questo concetto è alla base delle indicazioni del DM 8 luglio 2005, con il quale sono stati stabiliti i requisiti tecnici di accessibilità. È stata da subito chiara l’esigenza di associare ad una verifica tecnico/oggettiva dell’accessibilità una metodologia di verifica soggettiva, concetto questo molto vicino, ma non coincidente, a quello relativo alla verifica della fruibilità dei contenuti. La costituzione del gruppo di valutazione, composto da utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità e da soggetti appartenenti a diverse categorie interessate ad accedere al sito, l’istituzione della figura dell’esperto in fattori umani e dell’esperto in interazione disabili introduce con forza il concetto di fruibilità dei contenuti. Non basta quindi realizzare un sito in base ai requisiti di accessibilità; è necessario che le informazioni veicolate attraverso un prodotto tecnologicamente accessibile possano raggiungere tutti gli utenti senza discriminazioni. È importante ricordare infatti che per molte tipologie di disabilità non sono disponibili tecnologie compensative specifiche; in questi casi l’accessibilità è assicurata mediante l’utilizzo di particolari accorgimenti tecnici e redazionali nella realizzazione delle pagine web. È chiaro il richiamo alla linea guida n. 14 delle Linee guida per l’accessibilità ai contenuti del Web 1.0, la quale prevede che i documenti siano chiari e semplici e quindi di facile comprensione, al fine di contrastare l’ulteriore esclusione delle persone con problemi di lettura o disabilità intellettuali dal web. Sarà quindi fondamentale, in fase di progettazione di un sito pubblico, conoscere la propria utenza di riferimento e i criteri essenziali su cui si basa la verifica soggettiva, indicati nell’Allegato B al paragrafo 2 ovvero: percezione, comprensibilità, operabilità, coerenza, safety, sicurezza, trasparenza, apprendibilità, aiuto e documentazione, tolleranza agli errori, gradevolezza, flessibilità. È importante capire che il raggiungimento dell’accessibilità totale non può prescindere dal rispetto delle regole tecniche di accessibilità e dalla fruibilità dei contenuti. Si tratta di requisiti propedeutici: realizzare un sito web tecnicamente accessibile, ma nel quale le informazioni non vengono veicolate correttamente equivale a non aver centrato l’obiettivo dell’accessibilità totale del Web. 3. Attuazione della legge: il CNIPA Dall’attuazione delle legge derivano alcune incombenze per il CNIPA che riguardano la gestione della banca dati dei logo di accessibilità rilasciati e la gestione dell’elenco dei valutatori di accessibilità. Il CNIPA dà anche assistenza alle amministrazioni centrali e coordina il processo di adeguamento dei loro siti alla normativa vigente. Gli uffici del CNIPA rappresentano il Paese sul tema dell’accessibilità, ai tavoli della Commissione europea (Ad-Hoc Working Group on eAccessibility). Inoltre, il CNIPA, nell’ambito delle iniziative del progetto "Accessibilità e tecnologie informatiche nella PA" ha svolto e svolge le seguenti attività: * formazione di tecnici e redattori pubblici * formazione di centralinisti ciechi da impiegare come operatori di protocollo informatico * impostazione dei contenuti e coordinamento nella realizzazione da parte della Regione Toscana, di un corso sull’accessibilità per tecnici del web in modalità e-learning * interventi in qualità di relatori o docenti in occasione di convegni e seminari presso pubbliche amministrazioni * supporto alle iniziative locali miranti a favorire la creazione di snodi organizzativi sul territorio che consolidino la cultura dell’inclusione con attività di formazione, assistenza e vigilanza * assistenza a istituzioni importanti e monitoraggio dei siti su alcuni temi ad ampio impatto sull’utenza condotti direttamente (siti culturali del Progetto Minerva, Prefetture, ABI-Banche on line, Unioncamere-CCIA, ecc.) * monitoraggio dei siti di alcune PAC, affidato ad un gruppo di esperti tecnici 4. Attuazione della legge: la PAC A gennaio scorso è stata condotta una semplice analisi, consentita da strumenti a disposizione gratuita per tutti, su 507 homepage di siti pubblici della quale si riportano i risultati: Requisiti esaminati homepage conformi utilizzo di codice html corretto 10% ridimensionamento dei caratteri 21% possibilità di distinguere il contenuto informativo dallo sfondo 7% presenza di testo alternativo alle immagini 17% descrizione della destinazione dei collegamenti (link) 13% possibilità di evitare sequenze di collegamenti comuni a più pagine 11% presenza di etichette associate ai campi da compilare 7% separazione dei contenuti dalle caratteristiche di presentazione 25% navigabilità da tastiera 55% 5. Attuazione della legge: la PAL L’art. 7, comma 2 della legge stabilisce che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge. Le attività nelle quali sono coinvolti gli Enti locali vanno anche oltre il dettato della legge fino a rappresentare un vero strumento di diffusione della cultura dell’accessibilità. A tal proposito è possibile citare le iniziative della Regione Veneto, della Regione Toscana e della Regione Friuli Venezia Giulia che si sono dimostrate particolarmente attive su questo argomento. La Regione Veneto, assistita dal CNIPA, ha istituito il Comitato Regionale Accessibilità composto da soggetti afferenti a realtà amministrative regionali con l’obiettivo di presidiare ed intervenire su specifici ambiti tra i quali: il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione della legge, la comunicazione e la formazione dei dipendenti pubblici. La Regione Toscana ha attivato presso la Rete Telematica Regionale Toscana un gruppo di lavoro sul tema dell’usabilità e accessibilità dei siti web. Membri del gruppo sono rappresentanti di enti locali, professionisti ed esperti in materia, esponenti di associazioni di disabili. Ha inoltre realizzato, con il supporto del CNIPA, ed attraverso la piattaforma Trio un corso di formazione in modalità e-learning destinato a dipendenti pubblici per la realizzazione di siti web accessibili. La Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato la vigilanza della legge e la formazione in tema di accessibilità alla struttura regionale Co.Re.Com. È utile ricordare che molte altre iniziative a livello locale sono in fase di studio o realizzazione. È il caso della Regione Marche che ha presentato una proposta per la realizzazione di un polo di competenza orientato alla formazione, alla vigilanza ed all’assistenza in materia di accessibilità. L’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha invece richiesto il supporto del CNIPA per la realizzazione di attività di formazione, assistenza ed aggiornamento in tema di accessibilità. La Regione Sardegna ha recentemente attivato il Centro di Competenza SARDEGNAACCESSIBILE, quale supporto reale per le Istituzioni Pubbliche della Sardegna. Anche la regione Abruzzo ha organizzato un convegno con la collaborazione dei Centri Regionali di Competenza e con la partecipazione del Cnipa sul tema della cittadinanza digitale e l’e-inclusion. 6. Attuazione della legge: le Aziende L’accesso e la fruibilità alle informazioni costituiscono un fattore strategico per l’inclusione e per la competitività del sistema economico e della società civile. Sono chiari i riflessi che le considerazioni fino ad ora fatte hanno sul mondo aziendale che trovano nel binomio tecnologia/qualità il proprio core business. L’accessibilità totale è un concetto strettamente legato a quello di qualità di grande interesse per il mondo aziendale/privato. Le aziende ed i privati devono collocarsi in una fetta di mercato ben precisa: quella nella quale vengono offerti sistemi informativi accessibili e di qualità oltre che un valore aggiunto ai contenuti resi disponibili da parte della PA. La creazione di siti e servizi informatici conformi alla normativa e, più in generale, di qualità, costituisce una buona opportunità di profitto. In proposito v’è da notare che molte PA centrali e locali hanno commissionato la realizzazione dei propri siti e servizi ad imprese esterne ricorrendo al meccanismo dell’outsourcing, contribuendo così a favorire tale business. In questo specifico caso le caratteristiche di accessibilità del prodotto finale non si configurano come un’opportunità, bensì come un vero e proprio obbligo. Chi intende inserirsi in questa linea di mercato dovrà tenere bene in mente una delle leve che il legislatore ha individuato per favorire l’applicazione della legge. L’art. 4, al comma 2 stabilisce infatti la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni (i soggetti erogatori dell’art.3) per la realizzazione di siti internet che non rispettano i requisiti di accessibilità. Inoltre al comma 1 dello stesso articolo è stabilito che, nelle procedure svolte dai soggetti pubblici per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta. Non va dimenticato peraltro il comma 3 dello stesso articolo 4 quando prescrive che la concessione di contributi pubblici a privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati a lavoratori disabili o al pubblico, debba essere subordinata alla rispondenza di tali beni ai requisiti di accessibilità del DM 8 luglio 2005. Altre considerazioni da fare riguardano la richiesta di rilascio del logo dei accessibilità e le conseguenti ricadute per le aziende private. Di contro però è da notare che l’accessibilità, l’usabilità e la fruibilità non devono essere considerante come mere occasioni di business. Progettare siti accessibili significa infatti realizzare un prodotto di qualità, un valore aggiunto nelle forniture di tali prodotti nel mercato generale, non solo limitatamente alla PA. Non è da sottovalutare che l’accessibilità non interessa solo le aziende che si occupano di web design o che lavorano nel campo delle ICT. Sappiamo bene che oggi qualsiasi azienda, indipendentemente dalla propria mission, possiede e trae vantaggio dal proprio sito internet. Veicolare informazioni e dati aziendali in maniera maggiormente fruibile ed usabile può costituire un vero vantaggio competitivo, con una inevitabile positiva ricaduta sull’appeal e sul profitto dell’azienda stessa. 7. Attuazione della legge: i risultati in sintesi La fase attuativa della legge è ancora in corso e tante sono le testimonianze di un processo di adeguamento lento, lungo, ma ben indirizzato: * oltre 100 amministrazioni pubbliche espongono correttamente e legittimamente il logo * sono state individuate oltre 200 best practice * sono stati abilitati 9 valutatori * sono stati monitorati oltre 100 siti istituzionali della PAC * in 5 regioni sono stati costituiti centri di competenza per l’accessibilità * vi sono, sparse sul territorio, altre iniziative in cui si concretizza una cultura uniforme dell’accessibilità (iniziative Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sardegna) * iniziative per la scuola (Scuola e servizi del Cineca), le CCIA, l’ABI * vi è una forte tendenza da parte delle amministrazioni a uniformare la struttura dei siti del proprio ambito (MIBAC, ESTERI, INTERNO, PCdM):si realizzano siti web lasciando invariati i template, in modo da mantenere una struttura coerente, consentire il raggiungimento di un diffuso e buon livello di accessibilità e di qualità e una facile replicabilità soddisfacendo peraltro criteri di economicità * iniziative di piccole amministrazioni locali che si consorziano per fornire un prodotto di qualità 8. Conclusioni Il legislatore ha individuato nella responsabilità dirigenziale e disciplinare e nella nullità dei contratti, le leve per garantire l’applicazione della legge; ha creduto nell’autonomia decisionale delle Pubbliche Amministrazioni e nella loro capacità di auto organizzarsi per rendere effettivo il diritto di ogni cittadino all’accesso all’informazione ed ai servizi pubblici attraverso le nuove tecnologie senza alcuna discriminazione. Le due leve fissate dal legislatore hanno avuto il merito di avviare il processo di adeguamento dei siti e dei servizi in alcune amministrazioni centrali. È importante ricordare, inoltre, che la normativa italiana è tra le più avanzate al mondo. In proposito si ritengono prioritari l’attuazione ed il rispetto delle norme in essere piuttosto che una corsa in avanti. Quindi il previsto aggiornamento del decreto delle regole tecniche piuttosto che del regolamento d’attuazione, quest’ultimo, peraltro, di improbabile, difficile e complicata emanazione. Di certo la situazione odierna è caratterizzata da segnali positivi non solo in termini di realizzazione di siti accessibili da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma anche riguardo allo studio di soluzioni replicabili. Al contempo bisogna ricordare che molte delle iniziative intraprese da altri enti, soprattutto a livello locale, sono il risultato di una sensibilità personale nei confronti del tema dell’accessibilità e del diritto di accesso alle informazioni veicolate dalle nuove tecnologie. Anche se Quanto detto fa emergere con chiarezza la necessità di stimolare ed accelerare il processo di adeguamento con la finalità chiara e precisa di perseguire il vero obiettivo: il raggiungimento e la condivisione della cultura dell’inclusione. È indispensabile puntare su attività di formazione, di assistenza e di vigilanza, che consentono la veicolazione della conoscenza delle problematiche dell’accessibilità, dei requisiti tecnici previsti dalla legge e delle possibili soluzioni, che raggiungano in maniera capillare le realtà locali e territoriali. L’auspicio è che tutte le parti in gioco si adoperino nei termini previsti dal legislatore.